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carpera2000 Pronosticatore della domenica


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Inviato: Gio 13 Apr, 2006 10:21 am Oggetto: Bookmakers vince oscuramento |
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CASO ASTRABET: JAMMA INTERVISTA L’AVV.MARCO RIPAMONTI
(Jamma) - Come noto, Astrabet Ltd., società di Diritto Maltese, ha protestato dinanzi al Tribunale Civile di Roma contro l’oscuramento del proprio sito, attuato per effetto del decreto 7 febbraio 2006 e si è veduta accogliere il ricorso con ordinanza del 10 aprile 2006.
Abbiamo richiesto una breve intervista all’avv.Marco Ripamonti del Foro di Viterbo, che ha capitanato il pool di avvocati che ha condotto la battaglia giudiziaria.
Jamma - Avvocato Ripamonti, una domanda che probabilmente tutti gli addetti ai lavori si stanno ponendo: perché il ricorso è stato avanzato dinanzi al Tribunale Ordinario e non dinanzi al Tar Lazio. Diffidenza, forse, nei confronti del Giudice amministrativo? Una abile mossa a sorpresa?
Avv. Ripamonti - No, nessuna diffidenza, ci mancherebbe altro, e nessuna mossa a sorpresa. La scelta è stata determinata da strategie difensive e da precisi obiettivi che ci siamo prefissi. L’obiettivo principale era quello del ripristino immediato della connessione, ad avviso della nostra patrocinata ingiustamente soppresso, nonché evitare il conseguente danno. Anche in relazione alla posizione dedotta in giudizio, soltanto l’azione d’urgenza dinanzi al tribunale orinario avrebbe potuto garantire una pronuncia veloce ed efficace, come in effetti è stato.
Jamma - Il provvedimento pare sia molto articolato. Ce ne dia una valutazione. Quali temi sono stati maggiormente trattati?
Avv. Ripamonti - L’ordinanza è lineare e, a mio avviso, assai ben motivata, oltre che essere rispondente al dettato di legge. Credo sia apprezzabile e degna di menzione l’attenzione ed il rispetto che il Tribunale di Roma ha mostrato nei confronti della Normativa Europea e dei principi espressi dal Trattato. L’ordinanza non sembra porre in discussione il sistema concessorio che caratterizza il settore scommesse, ma giustamente afferma come talune modalità di funzionamento dei siti on line di raccolta di scommesse situati all’estero siano tali da non scalfire detto sistema concessorio, come nella fattispecie accade proprio per la Astrabet ltd.. Molto interessante è la parte dell’ordinanza dedicata al luogo ed alle modalità di formazione del contratto on line. Aspetto di estremo rilevo anche ai fini della valutazione della liceità, o meno, dell’attività svolta.
Jamma - Avevate previsto l’intervento dei diversi concessionari intervenuti volontariamente? E quale è stata la posizione di questi stessi?
Avv. Ripamonti - Francamente abbiamo ritenuto possibile l’intervento volontario dei concessionari, che in effetti non sono stati citati in giudizio, atteso che la domanda è stata rivolta nei confronti di AAMS e SOGEI, ma ritenevamo che la ristrettezza dei tempi che caratterizza il procedimento d’urgenza, ed in particolare il breve lasso di tempo tra la notifica del ricorso ad AAMS e SOGEI e la data dell’udienza, non avrebbe consentito detti interventi per ragioni pratiche. Tantopiù che, nelle more, la notizia del procedimento non era stata divulgata nei dettagli.
Ad ogni modo i concessionari, oltre naturalmente che sostenere la validità del sistema concessorio, hanno lamentato una sorta di “concorrenza sleale” attuata da siti quali Astrabet. Il Giudice ha, però, escluso ciò affermando come l’eventuale sviamento di clientela costituisca inevitabile effetto dello svolgimento di attività lecita da parte di Astrabet, che opera in via telematica.
Jamma - Pare che l’epilogo del procedimento sia clamoroso. In cosa consiste?
Avv. Ripamonti - Il Giudice ha ordinato l’immediato ripristino dell’allacciamento alla rete internet del sito oscurato.
Jamma - Quindi, avvocato, il provvedimento vale soltanto per Astrabet?
Avv. Ripamonti - Naturalmente, è soltanto Astrabet che ha agito.
Jamma - Ritiene il provvedimento totalmente soddisfacente?
Avv. Ripamonti - Assolutamente sì. Come già detto, ritengo l’ordinanza giusta ed equa.
Jamma - Che ruolo ha giocato il precedente sfavorevole del Tar Abruzzo?
Avv. Ripamonti - Non parlerei di precedente sfavorevole. Pur non possedendo la documentazione relativa al procedimento, dal tenore dell’ordinanza è possibile ritenere come il Tar non abbia valutato la fondatezza del ricorso, peraltro proposto da un intermediario, ma soltanto la sua ammissibilità e la sussistenza dell’irreparabilità e gravità del pregiudizio. I dubbi sull’ammissibilità potrebbero collegarsi addirittura anche a un difetto di interesse del ricorrente.
Jamma - Avete operato in equipe?
Avv. Ripamonti - Sì, e colgo l’occasione per ringraziare i colleghi che hanno validamente collaborato: l’avv.Sandro Guerra in particolare per la parte tecnica e l’avv.Cino Benelli per la parte amministrativa, nonchè l’avvocato Antonio Feriozzi, mio corrispondente in Roma, per la parte pratica operativa. |
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